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Calcolatore usufrutto e nuda proprietà

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986 (artt. 46 e 48), D.Lgs. 346/1990 (artt. 14 e 17); prospetto dei coefficienti di cui all'Allegato 1 al D.Lgs. 139/2024, confermato per il 2026 dal D.M. 24/12/2025 (saggio legale nella misura minima del 2,5%) — aggiornato al 1° settembre 2026

1. Tipo di usufrutto
Per l'usufrutto vitalizio rileva la fascia di età dell'usufruttuario; per quello a tempo determinato rileva la durata in anni. Se l'usufruttuario è una persona giuridica, selezionare «a tempo determinato» (durata massima 30 anni, art. 979, co. 2, c.c.).
2. Valore della piena proprietà
Valore della piena proprietà del bene su cui è costituito l'usufrutto: è la base su cui si calcolano il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà.
3. Durata dell'usufrutto
Il valore è pari al valore attuale dell'annualità (2,5% della piena proprietà) per la durata indicata, calcolato al saggio legale nella misura minima del 2,5% (art. 46, co. 2, lett. b), D.P.R. 131/1986; art. 17, co. 1, lett. b), D.Lgs. 346/1990).
Durata massima 30 anni (art. 979, co. 2, c.c.); non si applica il limite legato all'età dell'usufruttuario (art. 46, co. 4, D.P.R. 131/1986).
3.4. Età dell'usufruttuario
Età compiuta alla data dell'atto (per le successioni: alla data di apertura della successione). Usufrutto congiuntivo: età del meno giovane se il diritto cessa alla prima morte, del più giovane se vi è diritto di accrescimento (art. 46, co. 3, D.P.R. 131/1986; art. 17, co. 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990). Obbligatoria per la persona fisica: il valore dell'usufrutto a tempo determinato non può superare quello dell'usufrutto vitalizio corrispondente a questa età (art. 46, co. 4, D.P.R. 131/1986; art. 17, co. 1, lett. b), D.Lgs. 346/1990; art. 979, co. 1, c.c.). Età compiuta alla data dell'atto o di apertura della successione.
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Usufrutto e nuda proprietà — guida rapida

Il calcolatore stima il valore fiscale dell'usufrutto e della nuda proprietà ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il valore dell'usufrutto vitalizio si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per la percentuale corrispondente alla fascia di età dell'usufruttuario (coefficiente = percentuale / saggio legale). La nuda proprietà è la differenza rispetto al valore della piena proprietà.

Prospetto dei coefficienti

Allegato 1 al D.Lgs. 139/2024, determinato sulla base del saggio legale nella misura minima del 2,5% e confermato per il 2026 dal D.M. 24/12/2025.

Età dell'usufruttuario Usufrutto Nuda proprietà Coefficiente
da 0 a 20 anni 95% 5% 38
da 21 a 30 anni 90% 10% 36
da 31 a 40 anni 85% 15% 34
da 41 a 45 anni 80% 20% 32
da 46 a 50 anni 75% 25% 30
da 51 a 53 anni 70% 30% 28
da 54 a 56 anni 65% 35% 26
da 57 a 60 anni 60% 40% 24
da 61 a 63 anni 55% 45% 22
da 64 a 66 anni 50% 50% 20
da 67 a 69 anni 45% 55% 18
da 70 a 72 anni 40% 60% 16
da 73 a 75 anni 35% 65% 14
da 76 a 78 anni 30% 70% 12
da 79 a 82 anni 25% 75% 10
da 83 a 86 anni 20% 80% 8
da 87 a 92 anni 15% 85% 6
da 93 a 99 anni 10% 90% 4

Note

  • Il saggio legale rilevante per queste valutazioni non può essere inferiore al 2,5% (misura minima introdotta dal D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025: art. 46, co. 5-ter, D.P.R. 131/1986; art. 17, co. 1-ter, D.Lgs. 346/1990). Poiché nel 2024 il saggio legale era già del 2,5% (D.M. 29/11/2023), le percentuali del prospetto coincidono per il 2024, il 2025 e il 2026 (D.M. 27/12/2024; D.M. 24/12/2025), benché il saggio legale ordinario sia sceso al 2,00% nel 2025 e all'1,60% nel 2026 (D.M. 10/12/2025).
  • La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2026, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, co. 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990 e, in via consequenziale, dell'art. 46 D.P.R. 131/1986 (nel testo anteriore al 2025), nella parte in cui non prevedevano la misura minima del 2,5%: tale misura si applica quindi anche alle successioni aperte e agli atti formati prima del 1° gennaio 2025 con rapporti ancora pendenti.
  • Usufrutto a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell'annualità (2,5% della piena proprietà) per la durata, calcolato al saggio legale nella misura minima del 2,5% (art. 46, co. 2, lett. b), D.P.R. 131/1986; art. 17, co. 1, lett. b), D.Lgs. 346/1990). Per una persona fisica non può comunque superare il valore dell'usufrutto vitalizio corrispondente alla sua età (art. 46, co. 4, D.P.R. 131/1986), perché l'usufrutto si estingue in ogni caso con la morte dell'usufruttuario (art. 979, co. 1, c.c.); per una persona giuridica la durata massima è di 30 anni (art. 979, co. 2, c.c.).
  • Oltre i 99 anni il prospetto ufficiale non prevede una fascia specifica: per prassi si applica l'ultima fascia (10%).
  • I diritti di uso e di abitazione si valutano con gli stessi coefficienti dell'usufrutto (art. 48 D.P.R. 131/1986; art. 14, co. 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990).
  • Strumento indicativo: l'importo definitivo e l'eventuale imposta dipendono dal caso concreto.

Domande frequenti

Come si calcola il valore dell'usufrutto vitalizio?

Si moltiplica il valore della piena proprietà per la percentuale corrispondente alla fascia di età dell'usufruttuario indicata nel prospetto dei coefficienti (artt. 46 e 48 D.P.R. 131/1986; artt. 14 e 17 D.Lgs. 346/1990). La nuda proprietà è la differenza rispetto al valore della piena proprietà.

Come si calcola l'usufrutto a tempo determinato?

Il valore è pari al valore attuale dell'annualità (2,5% della piena proprietà) per la durata pattuita, calcolato al saggio legale nella misura minima del 2,5% (art. 46, co. 2, lett. b), D.P.R. 131/1986; art. 17, co. 1, lett. b), D.Lgs. 346/1990); per una persona fisica non può superare il valore dell'usufrutto vitalizio corrispondente alla sua età (art. 46, co. 4, D.P.R. 131/1986), per una persona giuridica la durata massima è di 30 anni (art. 979, co. 2, c.c.).

Quale età dell'usufruttuario si considera?

L'età compiuta alla data dell'atto oppure, per le successioni, alla data di apertura della successione. In caso di usufrutto congiuntivo a favore di più persone si assume l'età del meno giovane se il diritto cessa con la prima morte e quella del più giovane se vi è diritto di accrescimento (art. 46, co. 3, D.P.R. 131/1986; art. 17, co. 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990).

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro), artt. 46 e 48.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), artt. 14 e 17.
  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, art. 9 e Allegato 1 (prospetto dei coefficienti).
  • D.M. 24 dicembre 2025 (GU n. 302 del 31 dicembre 2025), che conferma il prospetto per il 2026; D.M. 27 dicembre 2024 per il 2025.
  • D.M. 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13 dicembre 2025): saggio degli interessi legali per il 2026 pari all'1,60%.
  • Art. 979 c.c. (durata dell'usufrutto).
  • Corte cost., 28 maggio 2026, n. 89.
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 41/2019.

Aggiornato al 1° settembre 2026.

Avvertenza: il calcolatore non costituisce consulenza legale o fiscale.