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Calcolatore degli interessi legali e moratori

Riferimenti normativi: art. 1284 c.c. (interessi legali) e D.Lgs. 231/2002 (interessi moratori nelle transazioni commerciali, tasso BCE + 8 punti percentuali)

1. Dati del credito
Importo sul quale maturano gli interessi; per più fatture con scadenze diverse eseguire un calcolo per ciascuna.
Gli interessi maturano dal giorno successivo. Nelle transazioni commerciali la decorrenza è automatica dalla scadenza del termine di pagamento (art. 4, co. 1, D.Lgs. 231/2002); per gli interessi legali indicare la scadenza dell'obbligazione o la data della costituzione in mora (art. 1219 c.c.).
Ultimo giorno computato, ad esempio la data del pagamento o la data odierna (proposta automaticamente).
2. Regime degli interessi
Da quel giorno, compreso, si applica il saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 anziché il saggio legale (art. 1284, co. 4, c.c.; per l'arbitrato art. 1284, co. 5, c.c.). La disciplina riguarda i procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 (art. 17, co. 2, D.L. 132/2014).
Maggiorazione applicata ai giorni dal 15 dicembre 2021 (entrata in vigore del D.Lgs. 198/2021); i giorni anteriori restano al saggio ordinario.
Dovuto per ciascuna transazione/fattura, senza necessità di prova dei costi sostenuti; il calcolatore lo somma una sola volta.
Interessi dovuti
Capitale:
Giorni:
Saggio medio ponderato:
Interessi:
Importo forfettario:

Totale dovuto:
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Interessi legali e moratori: guida rapida

Il calcolatore determina gli interessi semplici maturati su un capitale tra la data di scadenza (esclusa) e la data finale (inclusa). Gli interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) seguono il saggio fissato ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in vigore dal 1° gennaio; gli interessi moratori nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) applicano il tasso di riferimento BCE in vigore il primo giorno del semestre, maggiorato di 8 punti percentuali (art. 5, co. 2). Il periodo è suddiviso a ogni cambio di saggio e gli interessi maturano sui giorni effettivi, con base annua di 365 giorni.

Note

  • Il giorno di scadenza (dies a quo) è escluso e il giorno finale (dies ad quem) è incluso nel conteggio; gli interessi sono semplici, senza capitalizzazione (art. 1283 c.c.).
  • Nelle transazioni commerciali gli interessi decorrono automaticamente, senza costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, co. 1, D.Lgs. 231/2002); per le obbligazioni pecuniarie soggette al saggio legale il dies a quo è la scadenza o la costituzione in mora (art. 1219 c.c.).
  • Transazioni commerciali concluse prima del 1° gennaio 2013: maggiorazione di 7 punti percentuali anziché 8 (art. 3, D.Lgs. 192/2012).
  • Cessioni di prodotti agricoli e alimentari: il saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 è maggiorato di ulteriori 4 punti percentuali ed è inderogabile (art. 4, co. 2, D.Lgs. 198/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021); per i giorni anteriori il calcolatore applica il saggio ordinario e non considera la maggiorazione di 2 punti percentuali di cui all'art. 62, co. 3, D.L. 1/2012.
  • Art. 1284, co. 4-5, c.c.: se le parti non hanno determinato il saggio, dalla proposizione della domanda giudiziale (o dell'atto introduttivo del procedimento arbitrale) il saggio degli interessi legali è pari a quello di cui al D.Lgs. 231/2002. La disciplina si applica ai procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 (art. 17, co. 2, D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014).
  • Il saggio maggiorato dell'art. 1284, co. 4, c.c. non opera automaticamente in sede esecutiva: se il titolo condanna al pagamento dei soli «interessi legali», senza lo specifico accertamento dei presupposti del co. 4, si applica il saggio del co. 1 (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449; v. anche Cass. civ., sez. un., 13 maggio 2024, n. 12974).
  • Importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero (art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2002): dovuto per ciascuna transazione, senza necessità di prova, soltanto nelle transazioni commerciali.

Saggio degli interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.)

Anno Saggio annuo
2026 1,60%
2025 2,00%
2024 2,50%
2023 5,00%
2022 1,25%
2021 0,01%
2020 0,05%
2019 0,80%
2018 0,30%
2017 0,10%
2016 0,20%
2015 0,50%
2014 1,00%
2013 2,50%
2012 2,50%
2011 1,50%
2010 1,00%

Saggio degli interessi moratori nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002, tasso BCE + 8 punti percentuali)

Anno I semestre (1° gennaio - 30 giugno) II semestre (1° luglio - 31 dicembre)
2026 10,15% 10,40%
2025 11,15% 10,15%
2024 12,50% 12,25%
2023 10,50% 12,00%
2022 8,00% 8,00%
2021 8,00% 8,00%
2020 8,00% 8,00%
2019 8,00% 8,00%
2018 8,00% 8,00%
2017 8,00% 8,00%
2016 8,05% 8,00%
2015 8,05% 8,05%
2014 8,25% 8,15%
2013 8,75% 8,50%

Domande frequenti

Qual è il saggio degli interessi legali oggi?
Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) è pari all'1,60% annuo (D.M. 10 dicembre 2025, GU n. 289 del 13 dicembre 2025).

Come si calcolano gli interessi moratori nelle transazioni commerciali?
Tasso di riferimento BCE in vigore il primo giorno del semestre più 8 punti percentuali (art. 5, D.Lgs. 231/2002), sui giorni effettivi con base annua di 365 giorni; dal 1° luglio 2026 il saggio è pari al 10,40%.

Da quale giorno decorrono gli interessi?
Dal giorno successivo alla scadenza: il giorno di scadenza (dies a quo) è escluso e il giorno finale (dies ad quem) è incluso nel conteggio.

Riferimenti normativi

  • artt. 1219, 1224, 1283 e 1284 c.c.
  • D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (artt. 2, 4, 5 e 6), come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (art. 3, disciplina transitoria)
  • D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162 (art. 17: art. 1284, co. 4-5, c.c.)
  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 (art. 4, co. 2: cessioni di prodotti agricoli e alimentari)
  • D.M. 10 dicembre 2025 (saggio legale 2026: 1,60%, GU n. 289 del 13 dicembre 2025) e decreti annuali precedenti
  • Comunicati del Ministero dell'economia e delle finanze sul saggio degli interessi moratori (ultimo: II semestre 2026, 10,40%, GU n. 163 del 16 luglio 2026)
  • Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449; Cass. civ., sez. un., 13 maggio 2024, n. 12974

Aggiornato al 1° settembre 2026.

Avvertenza: strumento indicativo; non costituisce consulenza legale.