vector-image
vector-image
vector-image
vector-image

Calcolatore dell'imposta di successione e donazione

Riferimenti normativi: D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), artt. 7, 9, 56 e 57, come riscritti dal D.Lgs. 139/2024; imposte ipotecaria e catastale D.Lgs. 347/1990; agevolazione prima casa art. 69, L. 342/2000; tributi fissi Allegato 2, D.Lgs. 139/2024 — aliquote e franchigie aggiornate al 1° settembre 2026

1. Tipo di atto e rapporto con il defunto o donante
La presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia si applica solo agli eredi, non ai legatari (procedura di autoliquidazione dell'Agenzia delle Entrate).
La franchigia spetta a ciascun beneficiario, non all'intera eredità.
2. Valore devolutoValore donato
Attivo netto spettante a questo singolo beneficiario (quota dei beni al netto delle passività), prima di scomputare la franchigia.Valore dei beni e dei diritti donati a questo singolo beneficiario, al netto degli oneri a suo carico.
Coacervo donativo: le donazioni anteriori erodono la franchigia ai soli fini del suo calcolo (art. 57, co. 1, D.Lgs. 346/1990). Escludere le donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006 e quelle registrate a imposta fissa.
Si applica solo agli eredi, non ai legatari.
Presunzione = 10% × (quota netta oltre la franchigia − importo dichiarato) − importo dichiarato, se positiva (procedura di autoliquidazione dell'Agenzia delle Entrate).
Per il legatario la presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia non si applica: l'imposta è calcolata sul valore del legato oltre la franchigia.
3. Immobili (imposte ipotecaria e catastale)
Le imposte ipotecaria e catastale si applicano una sola volta sull'intero valore immobiliare, non per quota: indicare il valore complessivo, non la sola quota del beneficiario.Per l'abitazione agevolata e le pertinenze le imposte sono fisse e il valore non va indicato: inserire solo il valore complessivo degli altri immobili (2% e 1%, minimo 200,00 euro ciascuna), oppure lasciare vuoto se non ce ne sono.
Con la dichiarazione di successione si versano, per ciascuna circoscrizione, la tassa per i servizi ipotecari e catastali di 120,00 euro (Allegato 2, D.Lgs. 139/2024) e l'imposta di bollo di 85,00 euro (righi EF15 ed EF16). Non sono dovute per le donazioni.
Imposta dovuta
Categoria:
Franchigia applicabile: (residua dopo il coacervo)
Aliquota:
Base imponibile:
Imposta di successione:Imposta di donazione:
Imposta ipotecaria:
Imposta catastale:
Tassa servizi ipotecari e catastali:
Imposta di bollo:

Totale imposte:
L'imposta di successione o donazione è riferita al singolo beneficiario; le imposte ipotecaria e catastale e i tributi fissi sono dovuti una sola volta per l'intero asse, in solido tra i beneficiari.
Dettaglio del calcolo

Selezionare la categoria del beneficiario e indicare il valore devoluto per avviare il calcolo.

Tutto lo studio in un unico sistema

Pratiche, scadenze, documenti, ore e fatturazione in un unico posto, calcolatori inclusi. Processi automatizzati, strumenti integrati, intelligenza artificiale inclusa.

Prova gratuita di 7 giorni



Imposta di successione e donazione — guida rapida

Il calcolatore stima l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta da ciascun beneficiario secondo il D.Lgs. 346/1990, come riscritto dal D.Lgs. 139/2024 per le successioni aperte e le donazioni stipulate dal 1° gennaio 2025. L'imposta si applica solo alla quota netta, cioè alla parte del valore devoluto che eccede la franchigia spettante in base al rapporto di parentela: il 4% oltre 1.000.000,00 euro per il coniuge e i parenti in linea retta, il 6% oltre 100.000,00 euro per i fratelli e le sorelle, il 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al 4° grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al 3° grado, l'8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti. Se cadono in successione immobili, si aggiungono l'imposta ipotecaria (2%) e l'imposta catastale (1%), con un minimo di 200,00 euro ciascuna, oltre ai tributi fissi della dichiarazione di successione.

Aliquote e franchigie

Categoria del beneficiario Aliquota Franchigia Riferimento
Coniuge (o parte dell'unione civile) e parenti in linea retta 4% 1.000.000,00 euro per beneficiario artt. 7 e 56, co. 1, lett. a), D.Lgs. 346/1990
Fratelli e sorelle 6% 100.000,00 euro per beneficiario artt. 7 e 56, co. 1, lett. b), D.Lgs. 346/1990
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado 6% nessuna artt. 7 e 56, co. 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990
Altri soggetti 8% nessuna artt. 7 e 56, co. 1, lett. d), D.Lgs. 346/1990
Beneficiario con handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/1992), qualunque sia il rapporto aliquota della categoria 1.500.000,00 euro in luogo di quella ordinaria artt. 7 e 56, co. 2, D.Lgs. 346/1990

Imposte e tributi sugli immobili

Tributo Importo Ambito Riferimento
Imposta ipotecaria 2% del valore catastale, minimo 200,00 euro (200,00 euro fissi per l'abitazione con agevolazione prima casa) successioni e donazioni con immobili art. 1 della Tariffa allegata e art. 18, D.Lgs. 347/1990; art. 69, co. 3 e 4, L. 342/2000
Imposta catastale 1% del valore catastale, minimo 200,00 euro (200,00 euro fissi per l'abitazione con agevolazione prima casa) successioni e donazioni con immobili artt. 10 e 18, D.Lgs. 347/1990; art. 69, co. 3 e 4, L. 342/2000
Tassa per i servizi ipotecari e catastali 120,00 euro per ciascuna circoscrizione di pubblicità immobiliare solo dichiarazione di successione con immobili (rigo EF15) Allegato 2, D.Lgs. 139/2024, righe 1.1 e 1.2 (dal 1° gennaio 2025)
Imposta di bollo 85,00 euro per ciascuna circoscrizione di pubblicità immobiliare solo dichiarazione di successione con immobili (rigo EF16) istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di successione, Fascicolo 1

Note

  • Il calcolo è riferito a un singolo beneficiario: la franchigia spetta a ciascun beneficiario, non all'intero asse ereditario. Con più eredi o donatari ripetere il calcolo per ciascuno; le imposte ipotecaria e catastale e i tributi fissi vanno però conteggiati una sola volta.
  • Il beneficiario con handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/1992) ha una franchigia di 1.500.000,00 euro in luogo di quella ordinaria, qualunque sia il rapporto di parentela (art. 7, co. 2, e art. 56, co. 2, D.Lgs. 346/1990); le franchigie non si sommano.
  • Il 6% senza franchigia riguarda gli altri parenti fino al 4° grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al 3° grado; gli altri affini (ad esempio l'affine in linea collaterale di 4° grado) rientrano tra gli altri soggetti all'8% (art. 7, co. 1, lett. c) e d), D.Lgs. 346/1990).
  • Successioni senza inventario analitico: si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% (art. 9, co. 2, D.Lgs. 346/1990). Per l'autoliquidazione l'Agenzia delle Entrate calcola la presunzione sulla quota netta oltre la franchigia, al netto di quanto già dichiarato, e solo per gli eredi, non per i legatari.
  • Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute anche quando l'imposta di successione è azzerata dalla franchigia; le imposte proporzionali sono arrotondate all'unità di euro (art. 18, D.Lgs. 347/1990).
  • Con l'agevolazione prima casa (art. 69, co. 3 e 4, L. 342/2000) le imposte ipotecaria e catastale sono fisse a 200,00 euro ciascuna per l'abitazione e le pertinenze, che contano come un solo immobile agevolato; gli altri immobili restano al 2% e all'1%. È sufficiente che almeno uno dei beneficiari possieda i requisiti (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986).
  • Con la dichiarazione di successione si versano inoltre, per ciascuna circoscrizione di pubblicità immobiliare, la tassa per i servizi ipotecari e catastali di 120,00 euro (Allegato 2, D.Lgs. 139/2024, dal 1° gennaio 2025) e l'imposta di bollo di 85,00 euro; non sono dovute per le donazioni. Non è conteggiato l'importo di 16,00 euro per l'eventuale attestazione di avvenuta presentazione.
  • Donazioni: il valore attuale delle donazioni anteriori dello stesso donante allo stesso beneficiario erode la franchigia (coacervo donativo, art. 57, co. 1, D.Lgs. 346/1990). Non si computano le donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006 (periodo di soppressione dell'imposta) né quelle registrate a imposta fissa. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 il coacervo successorio è stato abolito (D.Lgs. 139/2024).
  • Il calcolatore determina l'imposta di successione lorda: non applica le riduzioni dell'art. 25, D.Lgs. 346/1990 (beni già tassati in una precedente successione entro cinque anni) né eventuali crediti d'imposta.
  • Strumento indicativo: l'importo definitivo dipende dalla valutazione catastale degli immobili e dall'autoliquidazione.

Domande frequenti

Come si calcola l'imposta di successione?

Si applica l'aliquota della categoria del beneficiario (4%, 6% o 8%) alla quota netta, cioè alla parte del valore devoluto a ciascun beneficiario che eccede la franchigia spettante (artt. 7 e 56, D.Lgs. 346/1990, come riscritti dal D.Lgs. 139/2024). Nelle successioni senza inventario analitico si aggiunge, per gli eredi, la presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia (art. 9, co. 2, D.Lgs. 346/1990), calcolata sulla quota netta oltre la franchigia.

Quali sono le franchigie dell'imposta di successione e donazione?

1.000.000,00 euro per il coniuge e i parenti in linea retta, 100.000,00 euro per i fratelli e le sorelle, nessuna franchigia per gli altri parenti, gli affini e gli estranei; 1.500.000,00 euro per il beneficiario con handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/1992), in luogo della franchigia ordinaria. La franchigia spetta a ciascun beneficiario, non all'intero asse.

Le imposte ipotecaria e catastale sono sempre dovute?

Se nell'attivo sono presenti immobili, l'imposta ipotecaria (2%) e l'imposta catastale (1%) sono dovute anche quando l'imposta di successione è azzerata dalla franchigia, con un minimo di 200,00 euro ciascuna; con l'agevolazione prima casa sono fisse a 200,00 euro ciascuna per l'abitazione e le pertinenze, mentre gli altri immobili restano al 2% e all'1%.

Quali tributi fissi si versano con la dichiarazione di successione?

Per ciascuna circoscrizione di pubblicità immobiliare in cui si trovano gli immobili sono dovuti la tassa per i servizi ipotecari e catastali di 120,00 euro (Allegato 2, D.Lgs. 139/2024, dal 1° gennaio 2025) e l'imposta di bollo di 85,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale. Questi tributi riguardano solo la dichiarazione di successione, non le donazioni.

Riferimenti normativi

  • Artt. 7, 9, 56 e 57, D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come riscritti dal D.Lgs. 139/2024, in vigore per le successioni aperte e le donazioni stipulate dal 1° gennaio 2025.
  • Art. 1 della Tariffa allegata, artt. 10 e 18, D.Lgs. 347/1990 (imposte ipotecaria e catastale).
  • Art. 69, co. 3 e 4, L. 342/2000 e Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986 (agevolazione prima casa).
  • Allegato 2, D.Lgs. 139/2024, righe 1.1 e 1.2 (tassa per i servizi ipotecari e catastali); istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di successione, Fascicolo 1, righi EF15 ed EF16 (imposta di bollo).
  • Agenzia delle Entrate, Guida al calcolo dell'imposta di successione (ALIS 2.x, successioni aperte dal 1° gennaio 2025); Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 aprile 2025 (coacervo donativo).
  • Il nuovo Testo unico D.Lgs. 123/2025 non è ancora applicabile (efficacia differita al 1° gennaio 2027 dal D.L. 200/2025, conv. L. 26/2026).

Aggiornato al 1° settembre 2026.

Avvertenza: il calcolatore non costituisce consulenza legale o fiscale.