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Calcolatore delle imposte sul trasferimento immobiliare

Riferimenti normativi: art. 1, Tariffa, Parte I, e art. 40, D.P.R. 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro); art. 10, D.Lgs. 23/2011; prezzo-valore: art. 1, co. 497, L. 266/2005; IVA: art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 - aggiornato al 1° settembre 2026

1. Immobile e regime fiscale
Per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla gestione previdenziale agricola si applica l'agevolazione per la piccola proprietà contadina (art. 2, co. 4-bis, D.L. 194/2009: imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, imposta catastale dell'1%), non calcolata da questo strumento.
IVA e imposta di registro proporzionale sono alternative (principio di alternatività IVA/registro, art. 40, D.P.R. 131/1986): nel regime IVA l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. La cessione di terreni non edificabili è fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. c), D.P.R. 633/1972).
Terreno agricolo: l'opzione IVA non è selezionabile, perché la cessione di terreni non edificabili è fuori campo IVA; selezionare il regime dell'imposta di registro.
2. Base imponibile
Il prezzo-valore (base imponibile = rendita catastale × moltiplicatore) è disponibile solo per le abitazioni e le pertinenze acquistate da persona fisica in regime di registro, su richiesta espressa nell'atto.
Prezzo-valore non applicabile alle cessioni soggette a IVA: la base imponibile è il corrispettivo pattuito.
Prezzo-valore non applicabile ai terreni: la base imponibile è il prezzo dichiarato.
Rendita catastale non rivalutata: il moltiplicatore applicato comprende già la rivalutazione del 5% (115,5 per la prima casa; 126 per tutte le altre abitazioni, comprese le categorie A/1, A/8, A/9). Il prezzo pattuito va comunque dichiarato nell'atto, ma non incide sulla base imponibile.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Imposte dovute
Immobile:
Regime:
Base imponibile:
Aliquota applicata:
IVA:
Imposta di registro: minimo 1.000 euro applicato
Imposta ipotecaria:
Imposta catastale:
Imposta di bollo:
Tassa ipotecaria:
Tributi speciali catastali:

Totale imposte:
Dettaglio del calcolo

Selezionare il tipo di immobile e il regime fiscale, quindi indicare il prezzo di acquisto per avviare il calcolo.

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Imposte sull'acquisto di immobili - guida rapida

Nell'acquisto di un immobile in Italia l'acquirente paga l'imposta di registro proporzionale (quando il venditore è un privato o la cessione è esente da IVA) oppure l'IVA (quando la cessione è imponibile: impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori, oppure oltre i 5 anni con opzione per l'imponibilità espressa nell'atto, art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972). Per il principio di alternatività IVA/registro (art. 40, D.P.R. 131/1986) nel regime IVA l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. In entrambi i regimi sono sempre dovute l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.

Aliquote per tipo di immobile

Immobile Imposta di registro (venditore privato o cessione esente da IVA) IVA (cessione imponibile) Moltiplicatore prezzo-valore
Prima casa (abitazione agevolata, categoria diversa da A/1, A/8, A/9) 2% 4% × 115,5
Abitazione ordinaria / seconda casa 9% 10% × 126
Abitazione di categoria A/1, A/8, A/9 (esclusa dall'agevolazione prima casa) 9% 22% × 126
Terreno agricolo - acquirente che non è coltivatore diretto né IAP iscritto alla gestione previdenziale (aliquota 15%) 15% fuori campo IVA non applicabile
Terreno edificabile (registro 9% da privato; IVA 22% da soggetto IVA) 9% 22% non applicabile

Imposte fisse e tributi accessori

Voce Regime di registro Regime IVA
Imposta di registro proporzionale, minimo 1.000,00 euro 200,00 euro (fissa)
Imposta ipotecaria 50,00 euro (fissa) 200,00 euro (fissa)
Imposta catastale 50,00 euro (fissa) 200,00 euro (fissa)
Imposta di bollo esente 230,00 euro
Tassa ipotecaria (trascrizione) esente 35,00 euro
Tributi speciali catastali (voltura) esenti 55,00 euro

Regole principali

  • Imposta minima di registro: 1.000,00 euro (art. 10, co. 2, D.Lgs. 23/2011), applicabile a tutti i trasferimenti soggetti a imposta proporzionale, terreni compresi (Circolare AE 2/E/2014).
  • Le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 sono escluse dall'agevolazione prima casa: imposta di registro del 9% oppure IVA del 22% (aliquota ordinaria).
  • Gli atti soggetti a imposta di registro proporzionale sono esenti da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie (art. 10, co. 3, D.Lgs. 23/2011); nel regime IVA sono invece dovuti l'imposta di bollo (230,00 euro), la tassa ipotecaria per la trascrizione (35,00 euro) e i tributi speciali catastali per la voltura (55,00 euro).
  • Prezzo-valore (art. 1, co. 497, L. 266/2005): base imponibile = rendita catastale non rivalutata × 115,5 (prima casa) oppure × 126 (tutte le altre abitazioni, comprese le categorie A/1, A/8, A/9); riservato agli immobili abitativi e alle pertinenze acquistati da persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, con cessione non soggetta a IVA e richiesta espressa nell'atto.
  • Agevolazione prima casa: chi è già titolare di un'abitazione acquistata con l'agevolazione deve alienarla entro due anni dal nuovo acquisto (nota II-bis, co. 4-bis, art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986, come modificata dall'art. 1, co. 116, L. 207/2024). Il termine di due anni vale per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 e anche per gli acquisti precedenti per i quali al 31 dicembre 2024 non era ancora decorso il precedente termine di un anno (Agenzia delle Entrate, Risposte n. 127/2025 e n. 197/2025).
  • Terreni agricoli: l'aliquota del 15% si applica agli acquirenti che non sono coltivatori diretti né IAP iscritti alla gestione previdenziale agricola; per questi ultimi opera l'agevolazione per la piccola proprietà contadina (art. 2, co. 4-bis, D.L. 194/2009: imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, imposta catastale dell'1%), non calcolata da questo strumento. I terreni non edificabili sono fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. c), D.P.R. 633/1972); la cessione di terreni edificabili da parte di un soggetto IVA è invece imponibile con l'aliquota ordinaria del 22%.
  • Non computati da questo strumento: il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7, L. 448/1998), che si scomputa dall'imposta dovuta sul nuovo acquisto, e lo scomputo dell'imposta di registro dello 0,5% versata su caparra confirmatoria e acconti del contratto preliminare stipulato dal 1° gennaio 2025 (nota all'art. 10, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986, introdotta dal D.Lgs. 139/2024), che può ridurre l'importo effettivamente da versare anche al di sotto del minimo di 1.000,00 euro.
  • Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, la cui efficacia è stata differita dall'art. 4, co. 5, D.L. 200/2025, conv. L. 26/2026), che rinumera gli articoli qui citati senza modificare aliquote e importi.

Domande frequenti

Quanto si paga di imposta di registro sull'acquisto della prima casa?

L'imposta di registro per la prima casa acquistata da un venditore privato è pari al 2% della base imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna; l'atto è esente da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.

Quando si paga l'IVA invece dell'imposta di registro proporzionale?

L'IVA (4% prima casa, 10% altre abitazioni di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, 22% per le categorie A/1, A/8 e A/9) si applica quando la cessione è imponibile: impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori, oppure oltre i 5 anni con opzione per l'imponibilità nell'atto (art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972). In tal caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, oltre a imposta di bollo di 230,00 euro, tassa ipotecaria di 35,00 euro e tributi speciali catastali di 55,00 euro.

Che cos'è il prezzo-valore?

Per le abitazioni e le pertinenze acquistate da una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, con cessione non soggetta a IVA, la base imponibile può essere il valore catastale (rendita catastale × 115,5 per la prima casa, × 126 per tutte le altre abitazioni, comprese le categorie A/1, A/8 e A/9) anziché il prezzo, su richiesta espressa dell'acquirente nell'atto (art. 1, co. 497, L. 266/2005).

Riferimenti normativi

  • art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986 (aliquote del 2%, 9% e 15%; nota II-bis: requisiti dell'agevolazione prima casa); art. 1, co. 905, L. 208/2015 (aliquota del 15% per i terreni agricoli)
  • art. 40, D.P.R. 131/1986 (principio di alternatività IVA/registro)
  • art. 10, co. 1, 2 e 3, D.Lgs. 23/2011 (riordino delle aliquote, imposta minima di 1.000,00 euro, imposte ipotecaria e catastale fisse di 50,00 euro, esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie)
  • art. 1, co. 497, L. 266/2005 e art. 52, co. 4 e 5, D.P.R. 131/1986 (prezzo-valore e moltiplicatori catastali; rivalutazione: art. 3, co. 48, L. 662/1996; art. 2, co. 63, L. 350/2003; art. 1-bis, co. 7, D.L. 168/2004)
  • art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 (cessioni di fabbricati abitativi: esenzione e imponibilità IVA); art. 2, co. 3, lett. c), D.P.R. 633/1972 (terreni non edificabili fuori campo IVA); n. 21, Tabella A, Parte II, e n. 127-undecies, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972 (IVA del 4% e del 10%); art. 16, D.P.R. 633/1972 (aliquota ordinaria del 22%); Circolare AE 31/E/2014, par. 24 (criterio catastale A/1, A/8, A/9)
  • art. 1, co. 1-bis, Tariffa, Parte I, D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo di 230,00 euro); Tabella delle tasse ipotecarie, D.Lgs. 347/1990 (tassa ipotecaria di 35,00 euro); Tabella A, D.L. 533/1954 (tributi speciali catastali di 55,00 euro per la voltura)
  • art. 1, co. 116, L. 207/2024 (termine di due anni per l'alienazione della precedente prima casa); Agenzia delle Entrate, Risposte n. 127/2025 e n. 197/2025
  • art. 7, L. 448/1998 (credito d'imposta per il riacquisto della prima casa); D.Lgs. 139/2024 (imposta dello 0,5% su caparre e acconti del preliminare, scomputabile dall'imposta dovuta sul definitivo)
  • art. 2, co. 4-bis, D.L. 194/2009 (agevolazione per la piccola proprietà contadina)
  • D.Lgs. 123/2025 (testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti, in vigore dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 4, co. 5, D.L. 200/2025, conv. L. 26/2026)
  • Agenzia delle Entrate, guida "L'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali" (ed. ottobre 2025); Circolare AE 2/E/2014

Aggiornato al 1° settembre 2026.

Avvertenza: il calcolatore fornisce una stima indicativa e non costituisce consulenza legale o fiscale; l'importo definitivo dipende dai requisiti dell'agevolazione prima casa, dagli eventuali crediti d'imposta e scomputi spettanti e dalle circostanze dell'atto.