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Calcolatore del contributo unificato

Riferimenti normativi: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), artt. 9, 13 e 30 — importi aggiornati al 1° settembre 2026

Tipo di procedimento
L'aumento per il grado di giudizio (art. 13, co. 1-bis, D.P.R. 115/2002) si applica anche agli importi fissi di separazione, divorzio e volontaria giurisdizione; per il procedimento cautelare e la volontaria giurisdizione l'impugnazione è il reclamo. Nelle controversie di lavoro e previdenza in Cassazione e nelle cause di cittadinanza l'importo non è aumentato.
Il contributo di 600,00 euro è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente, ed è invariato in ogni grado di giudizio (art. 13, co. 1-sexies, D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 22 luglio 2026).
Valore della causa
Valore della causa dichiarato nelle conclusioni (art. 14 D.P.R. 115/2002). Per l'esecuzione mobiliare l'importo ridotto di 43,00 euro spetta solo se il valore dichiarato è inferiore a 2.500,00 euro.
Esenzione per reddito (lavoro e previdenza)
Reddito imponibile della persona fisica risultante dall'ultima dichiarazione, cumulato con quello dei familiari conviventi (art. 76, co. 2, D.P.R. 115/2002). Fino a 40.978,92 euro (tre volte il limite di cui all'art. 76, D.M. 22 aprile 2025) la parte è esente in ogni grado di giudizio (art. 9, co. 1-bis): indicare anche 0 se non vi è reddito. Lasciare vuoto se la parte supera la soglia o non è persona fisica.
Maggiorazioni e anticipazioni
Contributo dovuto
Procedimento:
Grado di giudizio:
Contributo unificato:
Anticipazione forfettaria:
Imposta fissa di registro (Cassazione):

Totale dovuto:
Dettaglio del calcolo

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Contributo unificato — guida rapida

Il calcolatore stima il contributo unificato di iscrizione a ruolo per il processo civile secondo l'art. 13 D.P.R. 115/2002. A differenza di un'imposta percentuale, l'importo è fisso per scaglione di valore: in appello (o in sede di reclamo) è aumentato della metà e in Cassazione è raddoppiato (art. 13, co. 1-bis). Nella maggior parte dei procedimenti si aggiunge l'anticipazione forfettaria di 27,00 euro (art. 30).

Scaglioni di valore (art. 13, co. 1 e co. 1-bis, D.P.R. 115/2002)

Valore della causa Primo grado Appello (× 1,5) Cassazione (× 2)
fino a 1.100,00 euro 43,00 euro 64,50 euro 86,00 euro
da 1.100,01 a 5.200,00 euro 98,00 euro 147,00 euro 196,00 euro
da 5.200,01 a 26.000,00 euro 237,00 euro 355,50 euro 474,00 euro
da 26.000,01 a 52.000,00 euro 518,00 euro 777,00 euro 1.036,00 euro
da 52.000,01 a 260.000,00 euro 759,00 euro 1.138,50 euro 1.518,00 euro
da 260.000,01 a 520.000,00 euro 1.214,00 euro 1.821,00 euro 2.428,00 euro
oltre 520.000,00 euro 1.686,00 euro 2.529,00 euro 3.372,00 euro

Valore indeterminabile: 518,00 euro (237,00 euro se di competenza esclusiva del Giudice di Pace); valore non dichiarato nelle conclusioni: scaglione massimo (art. 13, co. 6). Nei procedimenti speciali del Libro IV, Titolo I, c.p.c. e nelle controversie di lavoro il contributo di primo grado è ridotto alla metà (art. 13, co. 3).

Importi fissi

Procedimento Contributo (primo grado) Riferimento Anticipazione forfettaria
Esecuzione immobiliare 278,00 euro art. 13, co. 2, D.P.R. 115/2002
Esecuzione per consegna o rilascio 139,00 euro art. 13, co. 2, D.P.R. 115/2002: metà di 278,00 euro
Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.) 43,00 euro art. 13, co. 1-quinquies, D.P.R. 115/2002; art. 30 non applicabile no
Opposizione agli atti esecutivi 168,00 euro art. 13, co. 2, D.P.R. 115/2002
Volontaria giurisdizione 98,00 euro art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002
Separazione su domanda congiunta 43,00 euro art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.51 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Separazione contenziosa 98,00 euro art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.47 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Divorzio su domanda congiunta 43,00 euro art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.51 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Divorzio contenzioso 98,00 euro art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002 (art. 473-bis.47 c.p.c.); esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Scioglimento dell'unione civile su domanda congiunta 43,00 euro art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Scioglimento dell'unione civile contenzioso 98,00 euro art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio su domanda congiunta 43,00 euro art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio contenziosa 98,00 euro art. 13, co. 1, lett. b), D.P.R. 115/2002; Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024; esente da altre spese (art. 19 L. 74/1987) no
Accertamento della cittadinanza italiana (per ciascun ricorrente) 600,00 euro art. 13, co. 1-sexies, D.P.R. 115/2002; importo fisso in ogni grado (Circ. Min. Giustizia 22 luglio 2026)
Procedura concorsuale (dalla sentenza di apertura alla chiusura) 851,00 euro art. 13, co. 5, D.P.R. 115/2002 no

Note

  • Impugnazioni: il contributo del primo grado è aumentato della metà in appello o in sede di reclamo e raddoppiato in Cassazione (art. 13, co. 1-bis); la regola vale anche per gli importi fissi di cui all'art. 13, co. 1, lett. a) e b) (ad esempio 147,00 euro per l'appello in materia di separazione e divorzio). In Cassazione si aggiunge l'imposta fissa di registro di 200,00 euro (art. 13, co. 2-bis), salvo le esenzioni per lavoro, previdenza e famiglia.
  • Impugnazione respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile: la parte impugnante deve versare un ulteriore importo pari al contributo dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale (art. 13, co. 1-quater; esclusa l'estinzione del ricorso per cassazione ex art. 380-bis c.p.c., co. 1-quater.1). Il pagamento va eseguito entro 30 giorni dal deposito del provvedimento, altrimenti si applicano interessi e sanzioni (art. 248, co. 3-bis; Circ. Min. Giustizia 10 aprile 2026).
  • Controversie di lavoro: il contributo è ridotto alla metà a prescindere dal reddito (art. 13, co. 3); la parte con reddito imponibile del nucleo familiare non superiore a 40.978,92 euro è esente in ogni grado di giudizio (art. 9, co. 1-bis; Cons. Stato, 22 maggio 2019, n. 3298). Previdenza e assistenza obbligatoria: sopra la soglia importo fisso di 43,00 euro; in Cassazione, per lavoro e previdenza, misura ordinaria di cui all'art. 13, co. 1, senza raddoppio (parere CNF, 25 maggio 2026, n. 30).
  • Famiglia (Circ. Min. Giustizia 19 dicembre 2024): domanda riconvenzionale nei procedimenti contenziosi 98,00 euro; le domande relative esclusivamente ai figli sono esenti (art. 10, co. 2); nessuna anticipazione forfettaria né imposta di registro (art. 19 L. 74/1987).
  • Esecuzioni: 278,00 euro per l'esecuzione immobiliare, 139,00 euro per gli altri processi esecutivi (mobiliare, presso terzi, consegna o rilascio), 43,00 euro per l'esecuzione mobiliare di valore dichiarato inferiore a 2.500,00 euro, 168,00 euro per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 13, co. 2); 43,00 euro senza anticipazione forfettaria per l'istanza ex art. 492-bis c.p.c. (art. 13, co. 1-quinquies).
  • Anticipazione forfettaria di 27,00 euro (art. 30): dovuta una sola volta per processo, non dovuta nei procedimenti di lavoro e previdenza, di separazione e divorzio, nelle procedure concorsuali e per l'istanza ex art. 492-bis c.p.c.
  • Strumento indicativo: l'importo definitivo è determinato dall'ufficio giudiziario.

Domande frequenti

Come si calcola il contributo unificato?
È un importo fisso per scaglione di valore della causa (art. 13, co. 1, D.P.R. 115/2002): è aumentato della metà in appello e raddoppiato in Cassazione (art. 13, co. 1-bis). Per numerosi procedimenti la legge prevede invece un importo fisso indipendente dal valore.
Cosa succede se il valore della causa non viene dichiarato?
Se il valore non è dichiarato nelle conclusioni si applica lo scaglione massimo, pari a 1.686,00 euro (art. 13, co. 6, D.P.R. 115/2002).
Cosa accade se l'impugnazione viene respinta?
Se l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte impugnante deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, entro 30 giorni dal deposito del provvedimento (art. 13, co. 1-quater, e art. 248, co. 3-bis, D.P.R. 115/2002).
Quando la controversia di lavoro è esente dal contributo unificato?
Quando il reddito imponibile della parte, cumulato con quello dei familiari conviventi, non supera 40.978,92 euro, pari a tre volte il limite di cui all'art. 76 D.P.R. 115/2002 (art. 9, co. 1-bis; D.M. 22 aprile 2025). L'esenzione vale in ogni grado di giudizio.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), artt. 9, 10, 13, 14, 30 e 248.
  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia): art. 13, co. 1, lett. a) e b), e co. 3-bis, D.P.R. 115/2002.
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, co. 814: art. 13, co. 1-sexies, D.P.R. 115/2002 (accertamento della cittadinanza italiana).
  • D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162: art. 13, co. 1-quinquies, D.P.R. 115/2002 (istanza ex art. 492-bis c.p.c.).
  • D.M. 22 aprile 2025 (limite di reddito di cui all'art. 76 D.P.R. 115/2002: 13.659,64 euro).
  • L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19 (esenzione dei procedimenti di separazione e divorzio); L. 2 aprile 1958, n. 319 (esenzione delle controversie di lavoro e previdenza).
  • Circolari del Ministero della Giustizia: 29 settembre 2003 (impugnazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo); 11 maggio 2012, n. 65934 (reddito del nucleo familiare); 19 dicembre 2024 (separazione, divorzio e unione civile); 16 gennaio 2025 e 22 luglio 2026 (cittadinanza); 10 aprile 2026 (recupero dell'importo di cui all'art. 13, co. 1-quater).
  • Cons. Stato, 22 maggio 2019, n. 3298; parere CNF, 25 maggio 2026, n. 30 (controversie di lavoro e previdenza in Cassazione).

Aggiornato al 1° settembre 2026.

Avvertenza: il calcolatore non costituisce consulenza legale.