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Calcolatore del compenso dell'avvocato - giudizio ordinario di cognizione davanti al Tribunale (Tabella 2)

Parametri forensi: D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - Tabella 2, giudizio ordinario di cognizione davanti al Tribunale (parametri in vigore dal 23 ottobre 2022; aggiornato al 1° settembre 2026)

1. Valore della controversia
Determina lo scaglione applicabile (art. 5, D.M. 55/2014). Per le cause di valore indeterminabile indicare il valore convenzionale di riferimento (art. 5, co. 6: di regola da 26.000,01 a 260.000,00 euro).
2. Fasi del giudizio effettivamente svolte *

Concorrono al compenso solo le fasi effettivamente svolte (art. 4, co. 5, D.M. 55/2014). Per ciascuna fase è possibile indicare un parametro diverso da quello generale scelto nella sezione 3 (art. 4, co. 1).

3. Parametro, maggiorazioni e riduzioni
I valori medi della Tabella 2 possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50% (forbice ±50%).
Da 0 a 30 (massimo 30%): percentuale applicata, in modo composto, ai parametri dello scaglione massimo per ciascuna fascia (da 520.000,01 a 1.000.000,00 euro; da 1 a 2 milioni; da 2 a 4; da 4 a 8; oltre 8 milioni e ogni successivo raddoppio). L'aumento non è automatico ed è rimesso al giudice (Cass. 35665/2023).
Art. 4, co. 2: +30% per ciascun soggetto oltre il primo fino a dieci, +10% per ciascuno oltre i dieci fino a trenta; la maggiorazione si applica anche alle cause riunite e all'assistenza di un solo soggetto contro più soggetti. Co. 4: riduzione non oltre il 30% quando la posizione è identica e non vi sono questioni distinte di fatto e di diritto.
Da 2 a 30: oltre i trenta soggetti il compenso non aumenta ulteriormente.
Da 0 a 30 (massimo 30%): il 30% è il limite previsto dalla norma; la misura effettiva è rimessa al giudice.
Da 0 a 30 (massimo 30%): il 30% è il limite previsto dalla norma; la misura effettiva è rimessa al giudice.
In caso di conciliazione la fase decisionale è compensata, in luogo del suo importo ordinario, con l'importo previsto per tale fase aumentato di un quarto (× 1,25); se la fase decisionale non è selezionata, viene comunque inclusa a questo titolo.
4. Accessori di legge (spese generali, CPA, IVA) e ritenuta
La ritenuta si calcola sul compenso e sulle spese generali (esclusi CPA e IVA) e riduce il netto a pagare, non il totale della parcella.
Compenso stimato
Giudizio ordinario di cognizione davanti al Tribunale - Tabella 2
Scaglione:
Parametro:
Compenso (onorario):
Spese generali (15%):
Imponibile (compenso + spese generali):
CPA (4%):
IVA (22%):

Totale lordo:
Ritenuta d'acconto (20%):
Netto a pagare:
Dettaglio del calcolo

Indicare il valore della controversia e le fasi svolte per avviare il calcolo.

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Compenso dell'avvocato davanti al Tribunale (Tabella 2) - guida rapida

Il calcolatore stima il compenso dell'avvocato in base ai parametri forensi della Tabella 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147. Il compenso si determina per scaglione di valore (art. 5) e per fase del giudizio effettivamente svolta (art. 4, co. 5): fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale. Ciascuna fase parte dal valore medio della tabella, che può essere aumentato fino al 50% o diminuito non oltre il 50% (art. 4, co. 1). Al compenso si aggiungono le spese generali forfettarie del 15%, il contributo integrativo Cassa Forense del 4% e l'IVA del 22%; se il cliente è sostituto d'imposta, dal totale è trattenuta la ritenuta d'acconto del 20%.

Tabella 2 - valori medi per scaglione e fase (euro)

Scaglione di valore Fase di studio della controversia Fase introduttiva del giudizio Fase istruttoria e/o di trattazione Fase decisionale
da 0,01 a 1.100,00 euro 131,00 131,00 200,00 200,00
da 1.100,01 a 5.200,00 euro 425,00 425,00 851,00 851,00
da 5.200,01 a 26.000,00 euro 919,00 777,00 1.680,00 1.701,00
da 26.000,01 a 52.000,00 euro 1.701,00 1.204,00 1.806,00 2.905,00
da 52.000,01 a 260.000,00 euro 2.552,00 1.628,00 5.670,00 4.253,00
da 260.000,01 a 520.000,00 euro 3.544,00 2.338,00 10.411,00 6.164,00

Per le controversie di valore superiore a 520.000,00 euro non esiste una riga ulteriore: si applicano i parametri dello scaglione massimo, aumentabili fino al 30% per ciascuna fascia di raddoppio del valore (art. 6).

Esempio di calcolo

Causa di valore pari a 20.000,00 euro (scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro), tutte e quattro le fasi svolte, parametro medio: 919,00 + 777,00 + 1.680,00 + 1.701,00 = 5.077,00 euro di compenso. Spese generali 15%: 761,55 euro, quindi imponibile 5.838,55 euro; CPA 4%: 233,54 euro; IVA 22% su 6.072,09 euro: 1.335,86 euro; totale lordo 7.407,95 euro. Se il cliente è sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto del 20% su 5.838,55 euro è pari a 1.167,71 euro e il netto a pagare è di 6.240,24 euro. In caso di conciliazione giudiziale, la fase decisionale vale 1.701,00 × 1,25 = 2.126,25 euro e il compenso diventa 5.502,25 euro.

Note

  • Concorrono al compenso solo le fasi effettivamente svolte (art. 4, co. 5, D.M. 55/2014); il giudice tiene conto dei valori medi, che possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50% (art. 4, co. 1): la liquidazione avviene entro questa forbice.
  • Atti telematici: il compenso è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (art. 4, co. 1-bis).
  • Pluralità di parti: quando l'avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino a dieci e del 10% per ciascuno oltre i dieci fino a trenta; la stessa regola vale per le cause riunite, dal momento della riunione, e quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti (art. 4, co. 2). Maggiorazione del 20% se si assistono entrambi i coniugi nella separazione consensuale o nel divorzio a istanza congiunta (co. 3); riduzione non oltre il 30% per soggetti con identica posizione senza questioni distinte di fatto e di diritto (co. 4).
  • Controversie di valore superiore a 520.000,00 euro: i parametri dello scaglione massimo sono aumentati fino al 30% per ciascuna fascia di raddoppio del valore (da 520.000,01 a 1.000.000,00 euro, da 1 a 2 milioni, da 2 a 4, da 4 a 8, oltre 8 milioni e ogni successivo raddoppio; art. 6). L'aumento non è automatico: il giudice può applicare percentuali inferiori al 30% (Cass. civ., sez. I, ord. 21 dicembre 2023, n. 35665).
  • Conciliazione giudiziale o transazione: il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta (art. 4, co. 6). La fase decisionale non svolta è quindi compensata una sola volta, con l'importo aumentato di un quarto (Cass. civ., sez. II, ord. 29 marzo 2024, n. 8576).
  • Accessori di legge: spese generali forfettarie del 15% del compenso, dovute in ogni caso (art. 2, co. 2, D.M. 55/2014); contributo integrativo Cassa Forense del 4% su compenso e spese generali (art. 11, L. 576/1980); IVA del 22% (art. 16, D.P.R. 633/1972). La ritenuta d'acconto del 20% (art. 25, D.P.R. 600/1973) si applica solo se il cliente è sostituto d'imposta, sul compenso e sulle spese generali, esclusi CPA e IVA.
  • Non sono modellati: l'aumento fino a un terzo del compenso a carico del soccombente costituito quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate (art. 4, co. 8); la riduzione del 75% in caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e del 50% nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda (art. 4, co. 9); l'aumento fino al triplo nelle azioni di classe (art. 4, co. 10); le regole sull'attività svolta nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita (art. 20, co. 1-bis); le tabelle relative agli altri organi giudiziari (Giudice di pace, Corte d'appello, Corte di cassazione) e alle altre tipologie di procedimento.

Domande frequenti

Come si calcola il compenso dell'avvocato con i parametri forensi?
Si sommano i valori medi delle fasi del giudizio effettivamente svolte per lo scaglione di valore della controversia (Tabella 2, D.M. 55/2014, aggiornata dal D.M. 147/2022); ciascuna fase può essere aumentata fino al 50% o diminuita non oltre il 50%. Al compenso si aggiungono le spese generali del 15%, la CPA del 4% e l'IVA del 22%.

Quali fasi del giudizio si considerano davanti al Tribunale?
Quattro fasi: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale. Concorrono al compenso solo quelle effettivamente svolte (art. 4, co. 5, D.M. 55/2014).

Che cosa accade per le cause di valore superiore a 520.000,00 euro?
Si applicano i parametri dello scaglione massimo (da 260.000,01 a 520.000,00 euro), aumentabili fino al 30% per ciascuna fascia di raddoppio del valore (art. 6, D.M. 55/2014); l'aumento non è automatico ed è rimesso al giudice.

Come si calcola il compenso in caso di conciliazione giudiziale o transazione?
In luogo della fase decisionale è dovuto il compenso previsto per tale fase aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per le fasi precedenti (art. 4, co. 6, D.M. 55/2014): la fase decisionale è compensata una sola volta, con l'importo aumentato di un quarto.

Riferimenti normativi

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (parametri per la liquidazione dei compensi forensi), artt. 2, 4, 5, 6 e 20 e Tabella 2, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022).
  • Art. 13, co. 6, L. 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense: parametri ministeriali).
  • Art. 11, L. 576/1980 (contributo integrativo Cassa Forense); art. 16, D.P.R. 633/1972 (IVA); art. 25, D.P.R. 600/1973 (ritenuta d'acconto).
  • Cass. civ., sez. I, ord. 21 dicembre 2023, n. 35665 (art. 6: aumento non automatico); Cass. civ., sez. II, ord. 29 marzo 2024, n. 8576 (art. 4, co. 6: conciliazione).

Aggiornato al 1° settembre 2026.

Avvertenza: il calcolatore non costituisce consulenza legale e non sostituisce la determinazione del compenso da parte del giudice né l'accordo tra le parti.