
Riferimenti normativi: art. 155 c.p.c. e sospensione feriale dei termini (art. 1 L. 742/1969, 1°-31 agosto) — aggiornato al 1° settembre 2026
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Prova gratuita di 7 giorniLo strumento determina la scadenza di un termine processuale secondo l'art. 155 c.p.c. e la sospensione feriale dei termini (art. 1 L. 742/1969). Si esclude il giorno iniziale (dies a quo), i termini a mesi o ad anni si computano secondo il calendario comune e la scadenza che cade di sabato o in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a ritroso la scadenza, se cade di sabato o in giorno festivo, si anticipa al primo giorno precedente non festivo, e non si proroga mai.
| Giorno | Festività | Fonte |
|---|---|---|
| Tutte le domeniche | Giorno festivo | art. 1 L. 260/1949 |
| 1° gennaio | Capodanno | art. 2 L. 260/1949 |
| 6 gennaio | Epifania | art. 2 L. 260/1949; D.P.R. 792/1985 |
| Lunedì dopo Pasqua | Lunedì dell'Angelo | art. 2 L. 260/1949 |
| 25 aprile | Anniversario della Liberazione | art. 2 L. 260/1949 |
| 1° maggio | Festa del Lavoro | art. 2 L. 260/1949 |
| 2 giugno | Festa della Repubblica | L. 260/1949; L. 336/2000 |
| 15 agosto | Assunzione (Ferragosto) | art. 2 L. 260/1949 |
| 4 ottobre (dal 2026) | San Francesco d'Assisi | L. 151/2025 |
| 1° novembre | Ognissanti | art. 2 L. 260/1949 |
| 8 dicembre | Immacolata Concezione | art. 2 L. 260/1949 |
| 25 dicembre | Natale | art. 2 L. 260/1949 |
| 26 dicembre | Santo Stefano | art. 2 L. 260/1949 |
No: si esclude il dies a quo (art. 155, co. 1, c.p.c.); il termine decorre dal giorno successivo.
Dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto (art. 1 L. 742/1969), salvo i procedimenti esenti indicati dall'art. 3 L. 742/1969.
Si determina la scadenza secondo il calendario comune (ex nominatione dierum) e vi si aggiungono 31 giorni ex numeratione dierum (Cass. SU 18450/2005; Cass. 4165/2024). Se il dies a quo cade in agosto, il termine decorre invece dal 1° settembre (Cass. 30124/2023).
Si anticipano: la scadenza che cade di sabato o in giorno festivo si sposta al primo giorno precedente non festivo né sabato, mai al giorno successivo (Cass. 14797/2014; Cass. 23634/2025; Cass. 21992/2026).
Sono i termini per i quali non si computano né il giorno iniziale né quello finale (ad esempio i termini liberi a comparire dell'art. 163-bis c.p.c.): il conteggio comprende un giorno in più (Cass. 15512/2023; Cass. 18635/2021).
Aggiornato al 1° settembre 2026.
Avvertenza: strumento indicativo; alcuni procedimenti sono esenti dalla sospensione feriale. Verificare sempre la disciplina applicabile al caso concreto.
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