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Calcolo dei termini processuali

Riferimenti normativi: art. 155 c.p.c. e sospensione feriale dei termini (art. 1 L. 742/1969, 1°-31 agosto) — aggiornato al 1° settembre 2026

1. Dati del termine
Nei termini in avanti si calcola la scadenza a partire da una data di decorrenza; nei termini a ritroso si individua l'ultimo giorno utile prima di una data di riferimento (udienza o evento).
Ad esempio la data di notifica, comunicazione o deposito da cui il termine decorre. La data dell'udienza o dell'evento prima del quale l'atto deve essere compiuto.
Disattivare per i procedimenti esenti ex art. 3 L. 742/1969 e art. 92 R.D. 12/1941: controversie di lavoro e di previdenza, alimenti, procedimenti cautelari, convalida di sfratto nella sola fase sommaria, opposizione all'esecuzione, ecc. L'opposizione a decreto ingiuntivo non è esente.
Nei termini liberi non si computano né il dies a quo né il dies ad quem (art. 163-bis c.p.c.; Cass. 15512/2023; Cass. 18635/2021): il conteggio comprende un giorno in più.
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Scadenza
Scadenza naturale:
Giorni sospesi (agosto):
Proroga / anticipazione:

Dettaglio del calcolo

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Calcolo dei termini processuali — guida rapida

Lo strumento determina la scadenza di un termine processuale secondo l'art. 155 c.p.c. e la sospensione feriale dei termini (art. 1 L. 742/1969). Si esclude il giorno iniziale (dies a quo), i termini a mesi o ad anni si computano secondo il calendario comune e la scadenza che cade di sabato o in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a ritroso la scadenza, se cade di sabato o in giorno festivo, si anticipa al primo giorno precedente non festivo, e non si proroga mai.

Come calcola lo strumento

  • Il giorno iniziale non si computa: il termine decorre dal giorno successivo (art. 155, co. 1, c.p.c.). Nei termini a giorni le festività intermedie si computano ugualmente (art. 155, co. 3, c.p.c.).
  • I termini a mesi o ad anni si computano secondo il calendario comune, quindi scadono nel giorno corrispondente a quello iniziale; se il mese di scadenza non ha il giorno corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno del mese (art. 155, co. 2, c.p.c.).
  • Termini a mesi o ad anni che attraversano il periodo feriale: alla scadenza determinata secondo il calendario (ex nominatione dierum) si aggiungono 31 giorni ex numeratione dierum (Cass. civ., sez. un., 21 settembre 2005, n. 18450; Cass. civ., n. 4165/2024; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2022).
  • Seconda sospensione: se i 31 giorni aggiunti incontrano un ulteriore periodo feriale, anche questo resta sospeso e i relativi giorni non si computano (Cass. civ., n. 37510/2021). L'agosto già compensato dai 31 giorni non si sospende una seconda volta.
  • Differimento dell'inizio: se il termine a mesi o ad anni inizia a decorrere durante il periodo feriale, l'inizio è differito e il termine decorre dal 1° settembre (art. 1 L. 742/1969; Cass. civ., n. 30124/2023). Specularmente, nei termini a ritroso con data di riferimento in agosto il computo decorre dal 31 luglio.
  • Nessun termine può scadere durante la sospensione feriale: la scadenza che cadrebbe in agosto è spostata al 1° settembre (o, a ritroso, all'ultimo giorno utile prima del 1° agosto).
  • Proroga: la scadenza che cade di domenica, in giorno festivo o di sabato è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, co. 4-5, c.p.c.); il sabato resta giorno lavorativo per le udienze e per l'attività giudiziaria (art. 155, co. 6, c.p.c.).
  • Termini a ritroso: la scadenza che cade di sabato o in giorno festivo si anticipa al primo giorno precedente non festivo, mai si proroga (Cass. civ., n. 14797/2014; Cass. civ., n. 23634/2025; Cass. civ., ord. 26 giugno 2026, n. 21992).
  • Festività considerate: le festività nazionali agli effetti civili (L. 260/1949 e successive modificazioni), tutte le domeniche, il lunedì dell'Angelo e, dal 2026, il 4 ottobre (San Francesco d'Assisi, L. 151/2025).
  • Termine libero: non si computano né il dies a quo né il dies ad quem, con un giorno in più nel conteggio (art. 163-bis c.p.c.; Cass. civ., n. 15512/2023; Cass. civ., n. 18635/2021).

Festività considerate

Giorno Festività Fonte
Tutte le domeniche Giorno festivo art. 1 L. 260/1949
1° gennaio Capodanno art. 2 L. 260/1949
6 gennaio Epifania art. 2 L. 260/1949; D.P.R. 792/1985
Lunedì dopo Pasqua Lunedì dell'Angelo art. 2 L. 260/1949
25 aprile Anniversario della Liberazione art. 2 L. 260/1949
1° maggio Festa del Lavoro art. 2 L. 260/1949
2 giugno Festa della Repubblica L. 260/1949; L. 336/2000
15 agosto Assunzione (Ferragosto) art. 2 L. 260/1949
4 ottobre (dal 2026) San Francesco d'Assisi L. 151/2025
1° novembre Ognissanti art. 2 L. 260/1949
8 dicembre Immacolata Concezione art. 2 L. 260/1949
25 dicembre Natale art. 2 L. 260/1949
26 dicembre Santo Stefano art. 2 L. 260/1949

Domande frequenti

Il giorno iniziale si computa nel termine?

No: si esclude il dies a quo (art. 155, co. 1, c.p.c.); il termine decorre dal giorno successivo.

Che cos'è la sospensione feriale dei termini?

Dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto (art. 1 L. 742/1969), salvo i procedimenti esenti indicati dall'art. 3 L. 742/1969.

Come si computano i termini a mesi o ad anni che attraversano agosto?

Si determina la scadenza secondo il calendario comune (ex nominatione dierum) e vi si aggiungono 31 giorni ex numeratione dierum (Cass. SU 18450/2005; Cass. 4165/2024). Se il dies a quo cade in agosto, il termine decorre invece dal 1° settembre (Cass. 30124/2023).

I termini a ritroso si prorogano o si anticipano?

Si anticipano: la scadenza che cade di sabato o in giorno festivo si sposta al primo giorno precedente non festivo né sabato, mai al giorno successivo (Cass. 14797/2014; Cass. 23634/2025; Cass. 21992/2026).

Che cosa sono i termini liberi?

Sono i termini per i quali non si computano né il giorno iniziale né quello finale (ad esempio i termini liberi a comparire dell'art. 163-bis c.p.c.): il conteggio comprende un giorno in più (Cass. 15512/2023; Cass. 18635/2021).

Riferimenti normativi

  • art. 155 c.p.c.: computo dei termini: dies a quo escluso (co. 1); mesi e anni secondo il calendario comune (co. 2); giorni festivi intermedi computati (co. 3); scadenza in giorno festivo (co. 4) o di sabato (co. 5) prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; sabato giorno lavorativo per udienze e attività giudiziaria (co. 6).
  • art. 1 L. 742/1969 (come modificato dall'art. 16 D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014): sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto; se il decorso ha inizio durante il periodo feriale, l'inizio è differito alla fine di esso.
  • art. 3 L. 742/1969; art. 92 R.D. 12/1941: procedimenti esenti dalla sospensione feriale (controversie di lavoro e di previdenza, alimenti, cautelari, convalida di sfratto, opposizione all'esecuzione, ecc.).
  • L. 260/1949 e successive modificazioni; L. 151/2025: festività nazionali agli effetti civili; il 4 ottobre (San Francesco d'Assisi) è festivo dal 1° gennaio 2026.
  • Cass. civ., sez. un., 19 settembre 2005, n. 18450; Cass. civ., n. 4165/2024; Cons. Stato, Ad. Plen., 3 settembre 2022, n. 11: termini a mesi o ad anni che attraversano il periodo feriale: scadenza ex nominatione dierum, cui si aggiungono 31 giorni ex numeratione dierum.
  • Cass. civ., n. 37510/2021: seconda sospensione: i 31 giorni aggiunti, se incontrano un nuovo periodo feriale, restano a loro volta sospesi.
  • Cass. civ., n. 30124/2023: dies a quo in agosto: il termine a mesi o ad anni decorre dal 1° settembre.
  • Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2014, n. 14797; Cass. civ., n. 25814/2015; Cass. civ., sez. III, 8 settembre 2025, n. 23634; Cass. civ., ord. 26 giugno 2026, n. 21992: termini a ritroso: la scadenza che cade di sabato o in giorno festivo si anticipa al primo giorno precedente non festivo, mai si proroga.
  • Cass. civ., 1° giugno 2023, n. 15512; Cass. civ., n. 18635/2021: termini liberi: non si computano né il dies a quo né il dies ad quem; in mancanza di espressa qualificazione vale la regola generale dell'art. 155, co. 1, c.p.c.

Aggiornato al 1° settembre 2026.

Avvertenza: strumento indicativo; alcuni procedimenti sono esenti dalla sospensione feriale. Verificare sempre la disciplina applicabile al caso concreto.